La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società Calcio Catania S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società istante in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta società avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 10/TFN-SD 2020/2021, pubblicata e notificata in data 1 ottobre 2020, che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell’ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma dell’ammenda di € 500,00; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.
Foto: Catania Calcio
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